Purtroppo sui giornali e nel web si sente parlare sempre più spesso delle truffe online che riguardano il mondo assicurativo. Nella maggior parte dei casi le notizie fanno riferimento a polizze e a siti di compagnie false, ma a volte sono proprio queste ultime ad essere gabbate. Si parla quindi di truffa alle assicurazioni online: cerchiamo di capire di cosa si tratta, quali sono i reati più frequenti e cosa rischia chi mette in pratica una condotta di questo tipo.
Cosa rischia chi truffa le assicurazioni?
Purtroppo c’è sempre qualcuno che crede di essere più furbo degli altri e che mette in moto meccanismi mirati ad avvantaggiarsi a scapito degli altri. Quando gli “altri” sono le compagnie di assicurazione si entra nel campo della frode assicurativa: è un reato previsto dal Codice Penale (più avanti scenderemo più nel dettaglio) per il quale ci sono delle pene e delle sanzioni ben precise. Cosa rischia chi mette in atto una truffa alle assicurazioni?
La legge è molto chiara e severa: chiunque distrugga, deteriori, disperda o occulti una cosa di sua proprietà oppure falsifichi una polizza o la documentazione necessaria per la sua stipulazione rischia può essere punito con la reclusione per un periodo che va da uno a cinque anni. Viene applicata la stessa pena anche alle persone che si procura una lesione personale o aggrava le conseguenza di un infortunio subito. Ovviamente l’obiettivo di queste truffe è quello di ottenere l’indennizzo o un altro tipo di vantaggio collegato ad un contratto assicurativo.
Reato per truffa alle assicurazioni online: esempi pratici
Sono diversi i modi in cui è possibile truffare un’assicurazione online o tradizionale. Vediamo alcuni esempi per capire meglio le varie tipologie di frode, partendo da quella contrattuale. In questo caso l’assicurato fornisce alla compagnia delle informazioni false oppure omette volontariamente delle informazioni che potrebbero permettere alla compagnia di valutare il rischio nel modo più corretto. L’obiettivo del truffatore in questo caso è quello di ottenere una copertura che la compagnia, se avesse avuto le giuste informazioni, non avrebbe concesso (o l’avrebbe fatto a condizioni diverse) pagando, tra l’altro, un premio più basso.
Una delle tipologie più diffuse di truffa alle assicurazioni online è sicuramente la simulazione del sinistro. In questo caso la frode avviene tramite la denuncia di un incidente che non è mai avvenuto, oppure dando una versione dei fatti (cause e circostanze) molto diversa da quella reale. In questo caso l’obiettivo è quello di ottenere un risarcimento a cui non si ha diritto oppure quello di far rientrare il sinistro nella casistica coperta dalla polizza, anche se in realtà non lo sarebbe. A questa tipologia si collega lo sfruttamento in mala fede del sinistro, che forse è la frode assicurativa più frequente: in pratica l’assicurato denuncia un sinistro realmente avvenuto, ma gonfiando in modo consapevole l’entità del danno.
La quarta e ultima tipologia di frode è rappresentata dal danneggiamento intenzionale. Il truffatore in questo caso provoca intenzionalmente un sinistro, in modo da ottenere il risarcimento. Esempio classico: l’automobilista che frena di colpo per poter essere tamponato dalla macchina che viaggia dietro di lui; c’è chi si limita a questo e chi si spinge oltre, combinando questa tipologia con le altre viste in precedenza ovvero gonfiando il danno subito e presentando documenti falsi (come ad esempio certificati medici) in modo da ottenere un indennizzo ancora più alto.
Codice penale e truffa alle assicurazioni online
La frode assicurativa è un reato previsto dall’articolo 642 del Codice Penale; in realtà il titolo dell’articolo è un po’ più complicato: fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Il testo della norma è il seguente:
chiunque, con l’obiettivo di ottenere un indennizzo dall’assicurazione o un altro vantaggio derivante da una polizza, distrugga, disperda, deteriori o occulti un cosa di sua proprietà oppure falsifichi o alteri una polizza o la documentazione necessaria per stipulare un contratto di assicurazione è punito con la reclusione per un periodo tra uno e cinque anni. La stessa pena è prevista per chi, sempre con lo stesso scopo, si procuri una lesione o aggravi le conseguenze di una lesione causata da un infortunio, denunci un sinistro non accaduto oppure distrugga o falsifichi gli elementi di prova o la documentazione relativa all’incidente. Viene aggiunto che se il colpevole consegue il suo obiettivo, la pena viene aumentata. La norma è valida anche per i fatti commessi all’estero a danno di una compagnia italiana che operi nel territorio dello Stato.
La lettura dell’articolo del Codice Penale può apparire un po’ complessa, vista la sua natura mista e vista l’abbondanza di fattispecie di reato a cui fa riferimento (e che possono anche concorrere tra loro):
- danneggiamento dei beni assicurati;
- falsificazione o alterazione del contratto assicurativo;
- mutilazione fraudolenta della propria persona;
- denuncia di un sinistro che in realtà non è mai avvenuto;
- falsificazione o alterazione della documentazione relativa all’incidente.
È opportuno sottolineare che quando si parla di sinistro ovviamente non si fa riferimento solo all’incidente stradale, ma a qualsiasi evento che possa far nascere il diritto al risarcimento. L’obiettivo dell’articolo è quello di tutelare gli interessi delle assicurazioni online o tradizionali, evitando che possano subire delle diminuzioni patrimoniali a causa del pagamento di indennizzi che in realtà non erano dovuti o erano dovuti i misura minore.
In tutte le fattispecie elencate in precedenza è sempre presente lo stesso elemento soggettivo, ovvero il dolo specifico: il truffatore mette in atto il suo comportamento con la finalità di ottenere l’indennizzo o altri vantaggi (è reato anche se l’obiettivo è portare dei vantaggi ad altre persone). Un’altra piccola precisazione: anche se l’articolo comincia con la parola “chiunque”, in realtà siamo di fronte ad un reato proprio, perché può essere commesso solo dall’assicurato (anche se in realtà possono macchiarsi del reato anche altri soggetti, come ad esempio il medico che emette un certificato falso o il carrozziere che gonfia l’entità del danno subito dal veicolo).