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Richiesta risarcimento danni assicurazione: modulo e lettera per danni fisici, alla casa e a terzi

In questo articolo vedremo quali sono le principali tipologie di danni fisici alla persona, alla casa e a terzi e in che forma richiedere il risarcimento danni all’assicurazione mediante moduli e lettere appositi. Va specificato che per ottenere risarcimento dall’assicurazione è necessario possedere una polizza assicurativa che tuteli rispetto alle tipologie di danni riscontrati.

Inoltre, ricordiamo che i danni che possono essere riscontrati nelle casistiche che esploreremo nel corso dell’articolo e che vedremo nel dettaglio, non sono solo ed esclusivamente di tipo patrimoniale (e quindi legati a un danno meramente economico), ma comprendono anche danni di natura più “astratta”, come danni psichici e morali, che scaturiscono da una compromissione temporanea o irreversibile del proprio stile di vita e/o della propria vita personale e relazionale.

Tutte le lettere di richiesta di risarcimento devono essere inviate, per garantirne la validità e non impugnabilità da parte della controparte, in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Assicurazione Danni alla fisici alla persona: quali sono e come chiedere risarcimento

I danni fisici rientrano nei danni alla persona, che comprendono tutti i tipi di danni, di diversa natura, che possono essere provocati nei confronti di un essere umano. Di questa variegata casistica fanno quindi parte sia lesioni fisiche provocate da una terza persona (ma anche da oggetti o animali), sia comportamenti e atti non necessariamente concreti (come ad esempio quelli verbali, ecc.) che vadano danneggiare la vita pubblica o privata dell’individuo. Il danno alla persona quindi ricade in un ambito di tutela molto ampio, anche dal punto di vista risarcitorio, poiché i diritti della persona, nell’ordinamento giuridico italiano, sono davvero moltissimi e di tipologie estremamente diversificate: tra questi ricordiamo, ad esempio, ii diritti della personalità, come il diritto all’integrità psicofisica, all’onore, all’identità personale e alla reputazione, alla sessualità, all’immagine e all’autodeterminazione terapeutica.

I danni fisici, come visto, sono quelli che scaturiscono da una lesione arrecata alla persona e sono suddivisi in danni da inabilità temporanea, che corrispondono al tempo della guarigione accertato da un medico, e quelli da invalidità permanente, che implicano una riduzione della capacità fisica irreversibile.

In generale, i danni alla persona e quindi anche i danni fisici si suddividono in danni non patrimoniali, cioè danni che non incidono in forma diretta sul patrimonio del danneggiato e che, ai fini del risarcimento, devono essere provati, verificabili e aver provocato conseguenze concrete e rilevabili come:

  • danni biologici, cioè lesioni dell’integrità fisica e psichica del soggetto che compromettano l’aspetto estetico, la vita di relazione, la sfera sessuale, la diminuzione di capacità lavorativa, accertati medicalmente; questi danni devono essere risarciti al di là della capacità di produzione di reddito della parte lesa.
  • danni morali, cioè sofferenze psichiche derivanti dai danni (fisici e non) subiti dal danneggiato, che devono essere risarciti se le lesioni sono state prodotte da un fatto di comprovata rilevanza penale con individuazione della responsabilità dell’autore materiale del danno;
  • danni esistenziali, cioè danni che hanno leso le abitudini di vita del danneggiato, inficiandone, in modo più o meno rilevante, l’esistenza;

e in danni patrimoniali, secondo le seguenti specifiche:

  • danni patrimoniali, cioè lesioni della sfera patrimoniale della parte lesa. Tali danni oltre a compromettere l’integrità psico-fisica e morale del danneggiato hanno ripercussioni dirette sul suo patrimonio provocando effettivamente un danno di natura economica;
  • danni punitivi, sono invece corrisposti dalle assicurazioni nel caso in cui le stesse non si siano adoperate per una soluzione extra giudiziale della controversia, mettendo il danneggiato in condizione di agire per vie legali, con conseguente dispendio di tempo e denaro.

Nel caso in cui si subisca un danno fisico in forma di lesione provocata da terzi (incidente stradale o qualsiasi altro tipo di lesione) è necessario recarsi entro le 24 ore successive presso un pronto soccorso o studio medico per accertare entità e tipologia di lesione fisica. I medici stenderanno un verbale che riporti la diagnosi relativa alle lesioni rilevate sulle zone del corpo traumatizzate e la prognosi di inabilità temporanea espressa in giorni lavorativi o, nei casi peggiori, l’invalidità permanente o eventuali danni morali. In caso di danni di questo tipo è comunque buona norma avvalersi fin da subito di assistenza legale, in modo da poter ottenere un risarcimento adeguato in tempi brevi e senza commettere omissioni o errori che potrebbero inficiare la richiesta. Un avvocato può infatti dare utili suggerimenti anche in merito all’istruzione della pratica medica onde sottoporla in seconda istanza a un medico legale fidato che dovrà stilare una perizia da presentare all’assicurazione per quantificare il danno. L’inabilità temporanea viene documentata con certificato medico del medico curante e con i referti del pronto soccorso, mentre per attestare invalidità permanente occorre presentare documentazioni quali lastre, TAC, ecografie o risonanze magnetiche. In caso di lesioni macropermanenti o danni gravi – che producano interventi chirurgici molto invasivi – , vengono di norma riconosciuti anche i danni morali. Se le lesioni macropermanenti non sono gravi sarà opportuno presentare, tra la documentazione approntata per la richiesta di risarcimento, anche testimonianze e documenti che certifichino l’esclusione da determinate attività svolte in precedenza o la presenza di cicatrici, dolori fisici o sofferenze psichiche subite, modifiche importanti che hanno impattato sulle abitudini quotidiane o impedimenti a svolgere attività pianificate (viaggi, vacanze, ecc.).

Tutti questi elementi devono essere riportati accuratamente all’interno della lettera di richiesta di risarcimento, che deve essere inviata alla propria assicurazione in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno e deve contenere i dati anagrafici del danneggiato e il numero di polizza assicurativa e, dove possibile, oltre alla descrizione dell’incidente e alla documentazione sopra elencata, anche i dati del soggetto danneggiante ed eventuale numero di polizza assicurativa dello stesso.

In ogni caso, per stendere una lettera di richiesta di risarcimento di danni fisici non derivanti da sinistro stradale a “prova di assicurazione”, come detto, si consiglia di rivolgersi al proprio legale per ricevere assistenza adeguata nella produzione della documentazione necessaria.

In caso di sinistro stradale il danneggiato può scrivere una lettera in cui, oltre a riportare i propri dati anagrafici e quelli relativi alla propria automobile, deve descrivere la dinamica dell’incidente e riportare il costo del preventivo ricevuto dall’officina/carrozzeria di riferimento e allegare l’esito dei referti medici che attestano i danni fisici ed eventuali testimonianze. Anche in questo caso è opportuno affidarsi ad un avvocato ma un fac simile di lettera di richiesta di risarcimento per danni fisici discesi da sinistro stradale può essere reperito a questo link: linear.it (pagina del FAC Simile per la richiesta di risarcimento danni).

Danni alla casa: quali sono e come ottenere risarcimento all’assicurazione

Se la propria casa ha subito un danno ed è coperta da polizza assicurativa è opportuno denunciare immediatamente l’accaduto alla propria compagnia di assicurazione. Normalmente tale denuncia va presentata nell’arco dei tre giorni successivi al verificarsi del danno: per farlo è possibile chiamare l’assistenza clienti dell’assicurazione o l’eventuale numero verde per capire qual è l’iter per effettuare la denuncia per poi chiedere il risarcimento.

Nella eventuale lettera di denuncia devono essere indicati tutti i dettagli dell’incidente: cosa è accaduto, quando è avvenuto, che tipo di danno di è verificato (incendio, furto, danno a tubature o impianti), chi ha procurato il danno, ecc. In caso di furto o scasso è fondamentale presentare denunzia al più presto alle autorità competenti e non alterare la “scena del crimine”, cioè, ad esempio, danni a porte o finestre in caso di effrazione, danni materiali ad oggetti e suppellettili, ecc.. Questi danni potrebbero infatti rientrare tra quelli coperti dalla polizza assicurativa stipulata e sono inoltre indispensabili per quantificare il danno economico (e morale) prodotto dall’incidente. Dopo qualche giorno l’assicurazione invierà un proprio perito a svolgere una perizia approfondita.

Le tipologie di danni alla casa che implicano la possibilità di risarcimento sono i danni colposi, causati cioè da atteggiamenti negligenti, poca attenzione e scarsa manutenzione dei beni immobili, oppure i danni accidentali, ovvero involontari, quindi non premeditati né frutto di incuria o disattenzione. I danni volontari, cioè provocati volontariamente e coscientemente dal soggetto danneggiato, non vengono risarciti in alcun modo dalle assicurazioni, che, di norma, investigano a fondo per accertare che non ci sia volontarietà dietro danni all’apparenza colposi o accidentali e che quindi non sussista una frode. Al fine di ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l’obbligo di descrivere approfonditamente e dettagliatamente il danno subito dalla casa mettendo in evidenza la causa diretta che ha provocato tale danno, provando che non si è trattato di danno volontario ma colposo o involontario. Il danno patrimoniale che può sussistere, per quanto riguarda danneggiamenti ed incidenti che compromettono l’integrità della propria casa, possono essere di tipo emergente, se riguardano il patrimonio attuale, o di lucro cessante, se impattano invece sulla possibilità  futura di guadagno (ad esempio, se un appartamento è adibito ad ufficio e subisce un danno, tale immobile non potrà essere fruito per n. giorni successivi implicando la cessazione dell’attività lavorativa per un periodo dato). Anche per quanto riguarda i danni alla casa, esiste il danno non patrimoniale, non concreto e tangibile, ma con ricadute sulla psiche e sulla reputazione. Per scrivere una lettera di risarcimento impeccabile, il consiglio è quello di seguire un layout come quello disponibile al link parlandosparlando.com.

In caso di danni alla casa è possibile richiedere anche l’indennizzo, che non equivale al risarcimento. Il risarcimento infatti è previsto dalla legge per riparare un danno subito ingiustamente. L’indennizzo invece è previsto anche qualora il danno causato non sia di natura ingiusta, con la funzione di ribilanciare una situazione che potrebbe tramutarsi in ingiustizia.

In questo caso, va scritta una lettera di indennizzo in forma di raccomandata A/R nella quale va descritto dettagliatamente il tipo di danno subito dalla propria abitazione, specificato il numero della propria polizza assicurativa e fornendo i dati anagrafici del contraente.  Vanno indicati, in tale missiva, anche data e luogo nei quali il danno si è verificato, la tipologia dell’immobile colpito da danno. Nel caso in cui l’abitazione danneggiata sia un appartamento, occorre dichiarare se è già stata fatta pervenire all’amministratore di condominio la denuncia del danno. Infine, bisogna elencare e descrivere accuratamente eventuali oggetti e persone coinvolte nell’incidente e fornire, nel caso ve ne siano, generalità complete di testimoni. Una lettera standard della quale può essere utile seguire la traccia  onde stendere una perfetta lettera di richiesta di risarcimento per danni alla casa è disponibile su genertel.it nell’area dedicata alla modulistica.

Danni a terzi vs danni causati da terzi e rispettive richieste di risarcimento assicurativo

Quanto una terza parte è chiamata in causa, parlando di danni, ci troviamo di fronte a due casistiche ben diverse: quella dei danni contro terze persone e quella dei danni causati da terze persone. Ovviamente, le parti in causa hanno responsabilità civili molto diverse da un caso all’altro, che vedremo nel dettaglio qui di seguito.

I danni causati a terzi sono i danni che di norma una compagnia assicurativa risarcisce perché uno dei propri assicurati ha causato lesioni e/o altri danni di vario tipo ad una persona terza, coinvolta contro la propria volontà in un sinistro. Fanno parte dei danni contro terzi tutti i danni contro le persone, le cose e gli animali e possono essere causati da persone fisiche, cose o animali. Se la persona danneggiante, cioè che compia il danno in forma dolosa o colposa, è coperta da una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile, il risarcimento alla parte lesa sarà corrisposto dalla compagnia di assicurazione, che rifonderà la terza persona, vittima del danno, fino al massimale previsto dalla polizza stessa. Se il danneggiante non è coperto, invece, da polizza assicurativa dovrà risarcire la parte lesa personalmente, intaccando quindi il proprio patrimonio e i propri beni. Chi invece subisce il danno, in base alle norme contenute nel Decreto Bersani nel 2007, nel caso in cui riporti danni di lieve entità, riceve un indennizzo dalla sua compagnia di assicurazione, in osservanza alla disciplina che prevede il risarcimento diretto, allo scopo di accelerare l’iter procedurale relativo ai risarcimenti onde favorire la parte lesa. Le polizze che tutelano un soggetto rispetto ad eventuali danni contro terzi non sono solo quelle RC (come, ad esempio, l’assicurazione automobilistica) ma possono essere sottoscritte ad hoc sia per quanto riguarda danni provocati dal soggetto stesso e membri del nucleo famigliare ma anche per quanto concerne danni causati nella regolare manutenzione o conduzione della propria casa e, infine, danni provocati dai propri animali, domestici e non. In questo caso, sia che un membro della propria famiglia causi un danno o che un vaso dei fiori cada sul balcone del vicino danneggiandolo o che il proprio cane morda una persona al parco, queste polizze risarciscono i danni alla parte lesa al posto dell’assicurato e questo vale non solo per le persone fisiche, ma anche per persone giuridiche, come società e imprese. Tali polizze esistono  anche in ambito professionale, allo scopo di garantire la tutela in particolare ai liberi professionisti: avvocati, artigiani, medici, notai ecc. possono arrecare danni ad altre persone con il loro lavoro e nell’esercizio delle proprie funzioni ma, con coperture assicurative di questo tipo, l’assicurazione li solleva dall’onere del risarcimento danni facendosene carico al posto dei propri assistiti. Allo stesso modo, se è stata stipulata una polizza specifica che tuteli contro i danni verso terzi, imprese e industrie possono essere sgravate dall’onere di risarcire cose o persone da loro danneggiate involontariamente dalla loro attività lavorativa. Infine, analoghe polizze puntano a tutelare il soggetto da danni a terzi anche in caso di viaggio: si tratta di assicurazioni da viaggio che prevedono che, in caso di danni a cose, persone o animali, che si verifichino all’estero, l’assicurato sarà tutelato pienamente dalla compagnia assicuratrice all’atto del risarcimento.

Nel caso in cui, invece, sia una terza persona a produrre un danno che abbiamo subito, è opportuno contattare subito l’assicurazione con la quale abbiamo stipulato la nostra polizza per denunciare l’accaduto. Anche in questo caso è saggio scrivere una lettera, possibilmente con l’assistenza di un legale, in cui oltre alle proprie generalità anagrafiche, riportare il tipo di danno subito (danno fisico a sé, a cose o abitazioni di proprietà, ai propri animali), descrivendo accuratamente il tipo di danno, data e luogo del suo accadimento, allegare eventuali prove (fotografie, referti medici o tecnici, ecc.) e indicare la presenza ed i dati anagrafici di eventuali testimoni presenti al momento del fatto. Anche per quanto riguarda questa fattispecie l’assicurazione dovrà poi preoccuparsi di verificare se il danno subito a causa di terzi sia stato di natura dolosa o colposa e quali sono state le ricadute sul danneggiato, cioè se il tipo di danno subito sia di tipo patrimoniale o non patrimoniale (quindi fisico, morale, esistenziale, temporaneo o permanente, ecc.). In base alle risultanze di questi accertamenti viene quindi quantificata l’entità del risarcimento che verrà corrisposto alla parte lesa dalla propria assicurazione e dall’assicurazione del danneggiante, qualora la persona che ha prodotto il danno sia coperta da specifica polizza assicurativa. Nel caso in cui il danneggiante non fosse assicurato la parte lesa potrà rifarsi direttamente su di lui e sul suo patrimonio personale e immobiliare.

FAC Simile Richiesta risarcimento danni all’assicurazione

Il fac simile di una lettera di richiesta di risarcimento per danni subiti a causa di terzi è reperibile al sito consorziocaes.org. Come ricordato più volte è comunque prudente, per quanto riguarda la redazione di una lettera analoga, da inviare in forma di raccomandata A/R alla propria compagnia di assicurazione, affidarsi al proprio avvocato di fiducia, affinché la pratica non risulti lacunosa o parzialmente infungibile.

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