Quali sono le sanzioni previste qualora si fosse colti alla guida di un mezzo senza assicurazione? Fra esse rientra anche la possibilità di perdere i punti della propria patente? Qual è il reato penale e in che modo occorre approcciarsi con l’ammenda? Chi paga? Nel seguente articolo proveremo a rispondere a tutti questi quesiti nel modo più esaustivo, semplice, ma comunque chiaro.
Cosa dice il codice della strada sulla guida senza assicurazione: sanzioni e punti della patente
In quali casi il fatto di non aver stipulato un contratto di assicurazione comporta il rischio di incorrere in una multa, più o meno salata, o in ulteriori penalità come la detrazione dei punti dalla propria patente di guida?
Non tutti, infatti, sono molto preparati su questo argomento eppure, strano ma vero, esistono dei casi in cui, pur non circolando per la strada, si può rischiare di ricevere una multa in denaro qualora non avessimo stipulato un contratto di assicurazione sul nostro veicolo fermo. Il primo caso che potrebbe vederci “vittime” dei vigili urbani è, senza dubbio, essere colti alla guida di un veicolo privo di contratto di assicurazione una volta che il mezzo stesso si trovi posto in circolazione. Nel secondo caso, però, può accadere che la multa sia fatta anche se tale mezzo è parcheggiato: non si tratta di una automobile parcheggiata e immobile all’interno di un box auto, di una strada privata o di un’area la cui superficie non sia posta in circolazione, ma si tratta del caso in cui il veicolo sia parcheggiato in un luogo in una strada pubblica o qualora si muova, anche soltanto a causa di una spinta del conducente, senza neanche che il mezzo stesso sia messo in moto.
In caso di multa a causa della mancanza di un contratto di assicurazione del proprio veicolo il codice della strada, in questo caso, parla chiaro: all’interno dell’articolo 193 del Nuovo Codice della Strada, infatti, viene scritto che “chiunque circoli senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 779 euro fino ad un massimo di 3.119 euro”. Una multa piuttosto salata per chi manca o si sia comunque dimenticato di stipulare un contratto di assicurazione idoneo al nostro codice stradale. Vi è, però, la possibilità che tale somma in denaro richiesta come sanzione amministrativa diminuisca fino ad arrivare ad un quarto del totale quando la stipula dell’assicurazione del veicolo ricomincia ad essere attiva nei quindici giorni che decorrono dalle prime ventiquattro ore seguenti ai quindici giorni immediatamente successivi alla scadenza del pagamento richiesto oppure nel caso in cui entro, stavolta, i primi trenta giorni dalla contestazione della violazione da parte dell’automobilista in oggetto il quale, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’organo accertatore, avrà effettivamente provveduto alla demolizione e radiazione del veicolo. Tali operazioni vengono attivate e applicate in virtù dell’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. È proprio l’organo accertatore, stando a questa parte del suddetto articolo 13, a verificare che la circolazione su strada del veicolo privo di contratto di assicurazione sia immediatamente fatta cessare e che il mezzo venga prelevato, trasportato e preso in custodia in un luogo specifico, non soggetto a pubblico passaggio, fra quelli utilizzati in circostanze ordinarie o, in una rara eventualità, concordato con il possessore del veicolo stesso.
In questo caso sarà comunque necessario pagare la somma di denaro richiesta dalla multa in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, ma a seguito di tutte queste operazioni enunciate in precedenza, avrà diritto alla restituzione della somma intera versata. Alla somma pagata, inoltre, corrisponde il premio di contratto di assicurazione pari o superiore a sei mesi e, soprattutto, occorre ribadirlo, alle operazioni di prelievo, trasporto e custodia del mezzo sequestrato che risultano essere tutte a carico del trasgressore. Nel caso di mancato pagamento, invece, il comando dal quale dipende tale organo accertatore che si occupa del caso in esame invierà un verbale al Prefetto il quale avrà come compito quello di prendere eventuali e ulteriori provvedimenti. La mancanza di un contratto di assicurazione, inoltre, può avvenire anche raffrontando i dati relativi alle polizze stesse emesse dalle società che si occupano di stipulare gli stessi contratti di assicurazione con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201 che sono strettamente connessi agli organi di polizia stradale e gestiti dalla stessa. Se con queste operazioni un determinato mezzo dotato di targa di immatricolazione dovesse risultare privo di contratto di assicurazione, il proprietario stesso del mezzo verrà invitato proprio dal gestore di queste applicazioni, la polizia postale, a produrre almeno il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8. Un ulteriore nemico degli automobilisti, anche in questa circostanza, può essere rappresentato da qualsiasi dispositivo in grado di documentare in maniera visiva esplicita, come, ad esempio, per mezzo di una foto o di un video, le targhe di immatricolazione dei veicoli che circolavano su strada ad una determinata ora e in un determinato giorno: in questa maniera, confrontando il materiale multimediale con tutti i dati ricavati dalle compagnie di contratti di assicurazione, sarà possibile verificare quali mezzi fossero idonei o meno in base alla copertura fornita dall’assicurazione.
Sebbene, in conclusione, non comporti la detrazione di un numero, neppure minimo, di punti dalla propria patente di guida, la dimenticanza di stipula del contratto di assicurazione del proprio veicolo comporta un danno non indifferente: oltre alle operazioni dovute alle varie modalità di versamento della sanzione e del pagamento della stessa, saranno a carico delle spesse del possessore del veicolo anche quelle inerenti al sequestro del veicolo che comprendono prelievo, trasporto e custodia del mezzo stesso per almeno sei mesi totali.
Vi è, però, un modo preciso ed efficiente per evitare che il proprio mezzo sia sequestrato, oltre al pagamento puntuale della multa ricevuta: occorre fare in modo che venga attivata entro i 60 giorni dalla notifica della trasgressione, una polizza RC auto della durata pari ad almeno sei mesi .
Non solo pagamento della multa e spese aggiuntive: una delle conseguenze peggiori di essere colti alla guida o nei casi enumerati in precedenza, di un mezzo privo di assicurazione ricade comunque sulla patente e il possessore della vettura stessa. Non rischia, infatti, di perdere punti dalla propria patente di guida, ma è molto facile che venga sospesa la stessa. Durante il periodo di sospensione della patente di guida, naturalmente, è necessario che il diretto interessato non guidi alcun mezzo, che sia appartenente ad altri o un altro dei suoi. Nel caso in cui, infatti, il personaggio in esame dovesse essere colto, durante il periodo di sospensione della patente di guida, al volante di un altro mezzo, è previsto il ritiro di della patente stesso. La differenza fra le conseguenze che ricadono su tale documento, infatti, sono sostanziali e estremamente differenti le une dalle altre. Tre sono le azioni che possono riversarsi sulla patente di guida e che, generalmente, sono in aggiunta alle sanzioni amministrative, le quali, come in questo caso, non sono altro che il pagamento di somme in denaro: revoca, sospensione e ritiro. Ad essi si aggiunge, però una quarta modalità caratteristica della patente di guida: in caso di dubbi sulla assenza o perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici riguardanti la guida, infatti, in attesa di risposte chiarificatrici, è possibile che la patente di guida sia sottoposta a revisione. Tornando alle tre azioni principali che si svolgono sulla nostra patente di guida, però, è necessario ricordarsi che il primo caso, quello di revoca, si verifica nel momento in cui la patente viene effettivamente revocata per mezzo di un provvedimento preso dal competente ufficio all’interno della Motorizzazione in caso la risposta ai dubbi comportasse la perdita effettiva dei requisiti fisici, psichici o tecnici che rendono un automobilista effettivamente in grado di guidare; il secondo caso, quello di sospensione, è una conseguenza di circostanze come quella analizzata nell’intero articolo e prevede, appunto, la cessazione dell’utilizzo della stessa patente di guida per decisione del Prefetto del luogo di residenza del titolare dello stesso documento per un determinato periodo di tempo la cui durata minima e la massima dipendono da canoni stabiliti dalla legge che a loro volta variano in base alla gravità del danno commesso. Il ritiro della patente, infine, si ha nel momento in cui il possessore del documento di guida sia colto alla guida con le stessa patente ormai scaduta, ma anche, in alcune circostanze, in caso di patenti di guida ottenute in Paesi stranieri: i titolari di tali patenti, infatti, sono privi della corretta autorizzazione a circolare utilizzando come documento valido la patente per più di un anno dal momento in cui diventano residenti nel nostro Stato. Si può, però, arginare questo danno sostenendo gli esami previsti nel nostro Paese per l’ottenimento della patente di guida o richiedendo una conversione della stessa.
Reato penale: tutte le conseguenze della guida senza assicurazione
In precedenza abbiamo avuto modo di analizzare come il codice della strada abbia stabilito regole e normative precise al fine di obbligare tutti gli automobilisti a stipulare un contratto di assicurazione per la propria automobile. Quale è, però, realmente il rischio di ammenda e di reato penale in cui si può incorrere un caso di mancata assicurazione?
L’assicurazione necessaria, detta RCA, acronimo con cui si indica la Responsabilità Civile Auto, è un contratto civilistico con cui il mezzo stesso, grazie alla stipula contrattuale fra l’automobilista in possesso di tale veicolo e una compagnia assicurativa, può entrare nella circolazione stradale. Le sanzioni per tutti coloro che venissero colti alla guida di un mezzo privi di RCA sono enumerate e spiegate chiaramente nell’articolo 193 denominato “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”.
Nel caso in cui si fosse colti alla guida senza assicurazione RCA, le multe, già molto salate come visto nel paragrafo in precedenza, rischiano di essere davvero molto aspre a causa di una modifica relativa al decreto fiscale divenuto legge nel 2018. Già da circa cinquanta anni fa con la Legge n. 990 del 24 dicembre 1969 era previsto l’obbligo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e la stipula, necessaria per poter transitare su strade pubbliche o aree simili, di una assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile per tutti i mezzi a motore che non facessero parte della categorie riguardanti veicoli di guida su rotaie, i filoveicoli o i rimorchi.
È bene ricordare, in virtù di quanto esplicato fino ad ora in entrambi i paragrafi analizzati, che la Corte di Cassazione sezioni unite civili, con ordinanza del 30 gennaio 2017, n. 2221, ha deliberato che la giurisdizione sulle contese relative al sequestro di beni mobili registrati, nel caso specifico preso attualmente in esame come, appunto, un veicolo posto in circolazione su strada senza la copertura di un contratto di assicurazione, appartiene al giudice ordinario in quanto attinente al Codice della Strada, ma anche, quando si giunge nella fase relativa alla riscossione dei pagamenti in base all’articolo 193 del C.d.S., a quello tributario.
È necessario sottolineare che, per quanto una mancanza simile come essere colti alla guida di un mezzo privo di assicurazione possa rappresentare un grave errore da parte dell’automobilista, tale mancanza è soltanto un illecito civile e, tendenzialmente, non rappresenta un reato penale di per sé. La situazione, però, può variare drasticamente nel caso in cui sia rivelata la mancanza di contratto di assicurazione del veicolo qualora l’automobilista in questione durante la guida del mezzo stesso si trovi coinvolto in un incidente di qualsivoglia portata: l’individuo alla guida, infatti, sarà costretto, nel caso in cui dovesse essere proprio lui ad aver provocato l’incidente, a risarcire l’altro conducente di tutti i danni provocati relativi a cose o a persone. In caso di impossibilità nel portare avanti e a conclusione tale risarcimento, il conducente trasgressore dovrà rivolgersi al CONSAP e inviare la richiesta di aiuto pecuniario al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Non è, però, finita qua: nel caso in cui il conducente trasgressore, alla guida, quindi, di un veicolo privo di contratto di assicurazione auto, fosse la vittima del sinistro, dovrà comunque affrontare, a causa della sua infrazione, un iter complicato fra cui spicca, prima di ogni altra cosa, il mancato risarcimento di qualsiasi somma di denaro in caso di incidente a causa dell’approvazioni della legge per indennizzo diretto.
Colto alla guida di un veicolo privo di assicurazione: chi paga?
Nel momento in cui si è colti alla guida di un veicolo privo di contratto di assicurazione, chi paga sanzioni, multe, spese e danni in caso di incidente? Strano, ma vero, è proprio il trasgressore stesso ad occuparsi di sanare eventuali debiti o spese di questo tipo. “Strano” perché spesso la mancata stipula contrattuale di una assicurazione per il proprio veicolo è dovuta in special modo ai prezzi elevati dei servizi, di cui potrete comunque trovare delle proposte più cheap, economiche, e altrettanto valide all’interno di questo sito, eppure, qualsiasi sia la compagnia assicurativa e il contratto di assicurazione auto scelto, sarà sempre più economico del dover pagare l’intero ammontare di tutte le somme una volta colti alla guida privi di copertura assicurativa. Tutte le spese che abbiamo visto nel corso dell’articolo, inoltre, dalla multa alla presa in custodia del mezzo fino a quelle relative alle conseguenze di un incidente, infatti, sono a spese del trasgressore stesso, che oltre al danno in denaro, rischia anche la sospensione della patente. In definitiva, pertanto, è necessario stipulare un contratto di assicurazione non soltanto perché è obbligatoria, ma anche perché, in fin dei conti, conviene.
Ciao a tutti vengo dall’italia / itawero